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giovedì, 17 novembre 2005

¿LEGALITÀ?

DEIEZIONI CANINE

Al fine di evitare situazioni di scarsa tutela igienica e di degrado dell’ambiente urbano, ai sensi dell’Ordinanza sulle deiezioni canine e dell’art. 272 del Regolamento di Igiene del Comune di Bologna, ai conduttori di cani è proibito permettere la defecazione e la minzione del proprio animale sotto i portici, sui marciapiedi, nei giardini pubblici e negli spazi aperti al pubblico.
I conduttori di cani hanno anche l’obbligo di raccogliere e smaltire correttamente le deiezioni dei loro animali.
La mancata raccolta delle deiezioni è punita con una sanzione di 103,29 euro (ai sensi dell'art.344 del R.D. n.1265/34).


Riferimenti normativi:
Regolamento di Igiene PG. 39451/2002– art.272.
Ordinanza deiezioni canine, P.g. n.163110 del 27.11.1996
[fonte: ufficio diritti degli animali]

sgommato da: Chavi alle ore 18:30 | link |
categorie: portici

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